Equitalia non può pignorare la prima casa!
20 Marzo 2016Il tema è scottante e di grande attualità, laddove il contribuente si vede sempre più di frequente iscrivere ipoteca legale sul proprio immobile, che, talvolta, rappresenta l’unico di proprietà e in cui risiede.
Secondo la legge, il diritto alla prima casa è inviolabile DA PARTE DI EQUITALIA, ma l’iter seguito perché l’Ordinamento Italiano si adeguasse alla costituzione è stato lungo e tormentato.
EQUITALIA NON PUO’ PIGNORARE LA VOSTRA CASA SE
-per il contribuente esso è l’unico immobile di proprietà ed essere adibito ad abitazione principale, quindi deve abitarci ed avere effettivamente la residenza;
-è necessario che non si tratti di una casa di lusso, o di un immobile di pregio che ricade nelle categorie catastali A/8 e A/9, cioè ville, castelli e dimore storiche;
La prima casa non si tocca!!! Che lo tengano a mente le agenzie di riscossione fiscale e i vari enti deputati, oggi come ieri, dal governo a pignorare beni mobili e immobili ai contribuenti che non riescono a fare fronte ai debiti con l’erario: l’abitazione è sacra, lo stabilisce la Cassazione.
E’ tutto scritto nella sentenza della Suprema corte datata 12 settembre 2014, numero 19270, nella quale si stabilisce in maniera insindacabile come sia fatto di divieto assoluto in termini di legge pignorare la prima casa da parte di Equitalia o chi per lei.
Così, viene a stabilirsi in maniera definitiva e assoluta come, per gli atti che intendono reclamare la casa al contribuente in difficoltà col fisco, “l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente di riscossione”
In realtà la cassazione ha solo confermato la retroattività della norma contenuta nell’articolo 52 del cd. decreto «del fare» che aveva già stabilito che “l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, (…) è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”.
Tale norma è entrata in vigore il 22 giugno 2013.
Contrariamente alle conclusioni contenute nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – per il quale tale norma non ha effetto retroattivo e, pertanto, tutti i pignoramenti effettuati prima del 22 giugno 2013 dovevano considerarsi validi ed efficaci – la Suprema Corte ha esteso la non pignorabilità a tutti gli immobili soggetti ai procedimenti di Equitalia ancora in corso Pertanto, “in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell’avviso di vendita, ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013, l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell’esecuzione o per iniziativa dell’agente della riscossione, se l’espropriazione ha ad oggetto l’unico immobile di proprietà de debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale vi abbia la propria residenza anagrafica”.


