Cartelle INPS come e quando non vanno pagate
14 Febbraio 2025AVV.FERRARA,LA SENTENZA INTEGRALE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
L’obbligo del versamento dei contributi previdenziali è la diretta conseguenza dell’obbligo assicurativo che sorge nel momento in cui le prestazioni di un soggetto (lavoratore) vengono utilizzate da un altro soggetto (datore di lavoro).
Ebbene, sui contributi previdenziali dovuti all’INPS e richiesti da Agenzia delle Entrate Riscossione nella qualità di Esattore, La questione giuridica relativa al termine prescrizionale dei crediti previdenziali da applicare nella fase successiva alla notifica della cartella (non impugnata) è oggetto, negli ultimi anni, di un interessante dibattito dottrinale e giurisprudenziale.
A tal proposito si allega all’articolo, una significativa pronuncia del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro e Previdenza nella quale l’avvocato Grazia Ferrara del foro di Napoli, richiedeva la declaratoria di nullità di alcune cartelle esattoriali aventi ad oggetto appunto dei crediti INPS e contributi IVS non versati, e nella quale l’Onorevole giudicante ha dato ancora ragione al contribuente, dichiarando non dovuti questi tributi.
Il giudice del lavoro fa una importante premessa, rispetto alla impugnabilità dell’estratto di ruolo, e sulla sua inidoneità a contenere qualsiasi pretesa impositiva, precisando però che, sarà sempre consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale oltre il termine legale previsto per l’impugnazione, ove questi eccepisca l’invalidità della notifica della cartella stessa.
Ciò premesso, e dichiarato l’interesse dell’opponente ad ottenere una pronuncia in merito che dichiari l’insussistenza del debito tributario , il giudice, considerato che i contributi previdenziali oggetto di giudizio erano efferenti agli anni 2009 e 2011, e quindi successivi all’entrata in vigore della legge 335/95, ha ritenuto che non poteva configurarsi un’ipotesi di decennalità della prescrizione, a seguito della mancata impugnazione nei termini delle cartelle esattoriali.
La cartella esattoriale, come in sentenza, pure avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, rimane pur sempre un atto amministrativo e non un provvedimento del giudice.
Detto orientamento, recepito anche da una recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n°23397/2016, scioglie così il nodo definitivo, affermando ancora una volta il principio secondo il quale, laddove “per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Avv. Grazia Ferrara
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