Agenzia delle Entrate Riscossione: impignorabilità della casa

Agenzia delle Entrate Riscossione: impignorabilità della casa

9 Novembre 2023 Off Di Grazia Ferrara

Per la rubrica “L’avvocato consiglia” a cura dell’Avv. Grazia Ferrara

IMPIGNORABILITA’ DELLA PRIMA CASA

Il decreto del fare d.l. 69.2013 che ha modificato la procedura delle esecuzioni immobiliari regolamentata dagli art.t 76 e seg. Del D.P.R. 602.1973 ha previsto Innanzitutto che, l’esecuzione forzata di un appartamento non potrà avere luogo se sussistono i seguenti requisiti:

l’immobile è l’unico di proprietà del debitore; è adibito ad abitazione del contribuente e questi vi abbia collocato la sua residenza anagrafica; non dovrà essere un immobile “di lusso”.   

L’impignorabilità della prima casa, è prevista solo per i crediti di natura tributaria e non anche se il debitore è un privato o un Istituto bancario. Quindi, se il vs creditore è Agenzia delle Entrate e siete in possesso dei suddetti requisiti, la vs casa è al riparo…o quasi.

Vediamo nel dettaglio.

Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà mettere all’asta l’immobile, ma potrà iscrivere ipoteca sul bene a garanzia del proprio credito o potrà insinuarsi in una qualsiasi procedura espropriativa per ricavare, dalla vendita, il ristoro del proprio credito.

MA ATTENZIONE:  se il debito supera il 120.000,00 euro l’impignorabilità del bene decade.

Questo significa che se il vostro carico tributario è superiore alla suddetta cifra, l’Ente può procedere alla vendita del vs bene, ma in questo caso il vs avvocato potrà intervenire per chiedere la riduzione del pignoramento, chiedendo al giudice ordinarsi la cancellazione di tutte quelle cartelle cd “pazze”, abbassando il vs debito e ricollocando il vostro immobile al sicuro!

 

VIZI DELLA PROCEDURA E CANCELLAZIONE DEL PIGNORAMENTO

Ma vi è di più, l’art. 77 secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che «Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’art. 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il creditore concessionario alla riscossione procede all’espropriazione».

Il comma 2 bis poi prevede che l’Ente Riscossore debba notificare al debitore un avviso di pagamento, mettendo così a conoscenza lo stesso che se non pagherà entro un termine di 30 giorni, verrà iscritta ipoteca ex art. 77.

Quindi, attenzione alle notifiche che, se dovessero risultare assenti, invaliderebbero la procedura espropriativa.

Vi è infine la questione della sospensione dei termini per la riscossione… 

E’ stato concesso più tempo per eseguire i pignoramenti, a seguito della notifica dell’intimazione di pagamento che segue la cartella esattoriale.
Il Dl n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni, convertito poi nella legge n. 120/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre) modifica l’articolo 50, comma 3 del Dpr n. 602/1973, ha prolungato il periodo di efficacia dell’intimazione da sei mesi a un anno.

L’agente preposto alla riscossione della somma da avvio al procedimento di recupero coattivo mediante la notifica della cartella. In caso di necessità di accertamenti esecutivi, il carico tributario è affidato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), evitando il passaggio attraverso la cartella. In questa ultima ipotesi, il titolo che abilita di procedere al recupero forzoso consiste nell’atto di accertamento.

Secondo l’articolo 50 del Dpr n. 602/1973, una volta decorso un anno dalla notifica della cartella, o in caso di accertamenti esecutivi, decorso un anno dalla notifica dell’avviso senza che sia stato dato avvio ai pignoramenti, l’ADER è tenuta a notificare una intimazione di pagamento delle somme dovute entro 5 giorni, e solo successivamente proseguire con gli atti di pignoramento. Tale intimazione deve essere notificata seguendo le medesime regole che vengono applicate per la cartella di pagamento. 

Quindi, per le cartelle notificate prima dell’9 novembre 2022, sarà necessario l’invio da parte dell’Ader della notifica dell’atto d’intimazione, in caso contrario il pignoramento dell’immobile è illegittimo e potrà essere annullato!

Avv. Grazia Ferrara

Via B.Cairoli, 1/B, 80141, Napoli

Tel 08119349903

Cell 3406087943