Notifiche massive del Fisco: come difendersi

Notifiche massive del Fisco: come difendersi

8 Novembre 2023 Off Di Grazia Ferrara

“L’avvocato consiglia” nuova rubrica a cura dell’Avvocato Grazia Ferrara

 

Tra ottobre e novembre i contribuenti hanno ricevuto e riceveranno una serie di avvisi di accertamento, solleciti di pagamento, cartelle esattoriali come si è visto in pochissimi periodi storici, cosa può fare il contribuente ?

 

Le notifiche massive delle cartelle da parte del fisco sono il risultato finale del processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni che ha sicuramente affinato i sistemi di verifica e controllo dell’Erario.

Ruffini, direttore di Agenzia delle Entrate Riscossione, ha recentemente dichiarato che ciò non sarà strumento per terrorizzare i contribuenti ma renderà il fisco “amico” poiché segnalare errori di compilazione dei documenti fiscali richiesti consentirà al cittadino di evitare multe e sanzioni.

In realtà, gli avvisi di accertamento del fisco, ad esempio, a meno che non si parli di controlli automatizzati, sono atti propedeutici all’invio della cartella esattoriale.   Vale a dire che se il fisco ha omesso di notificare, prima dell’invio della cartella esattoriale, alcuni documenti necessari, è DIRITTO DEL CONTRIBUENTE CONTESTATE LA PRETESA IMPOSITIVA.

Numerose sono anche le ingiunzioni di pagamento con minaccia di iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi che i cittadini si son visti recapitare negli ultimi giorni, ma anche in questi casi le procedure di riscossione coatta del credito erariale dovranno seguire alcuni crismi, pena la annullabilità dell’intera procedura esecutiva.

In questi casi, non certo rari, il contribuente ha l’opportunità di vedersi anche azzerato il debito erariale oltre che ottenere un congruo risarcimento ai danni del fisco, che ha omesso, nell’attività di riscossione, di rispettare la procedura prevista per legge.

Alla luce della riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021 che ha modificato l’art.12, comma 4 bis del DPR n. 602/1973 le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo non sono più consentite.  

Nel contesto normativo appena accennato, appare anche verosimile come un sollecito di pagamento o una esecuzione forzata su un proprio bene, sia l’opportunità di far valere il proprio diritto al riconoscimento negativo del credito, quindi ad ottenere l’azzeramento del carico esattoriale.

Sulla predetta riforma della norma tributaria si è anche recentemente pronunciata la Cassazione che nell’ ordinanza n. 27227 del 25/09/2023, prende atto dell’attuale quadro normativo che vieta l’impugnazione dell’estratto di ruolo e non fa altro che ribadire i concetti che abbiamo appena indicati.

Le uniche eccezioni, in presenza delle quali sarà possibile impugnare l’estratto di ruolo sono altresì, tassativamente indicate dalla norma in esame,  confermate anche dalla recentissima cassazione:

  • la configurabilità di un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto (per il quale è necessario consegnare un Durc “pulito”);
  • il blocco di pagamenti da parte della P.A. in osservanza alla previsione di cui all’art.48 bis del DPR n°602/1973;
  • la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A.

Solo in questi casi il legislatore ha ipotizzato che, in capo al contribuente, vi sia un interesse ad agire contro il ruolo esattoriale poiché solo nelle predette ipotesi ha ravvisato che questi stesse subendo un effettivo pregiudizio; il contribuente avrà la possibilità di agire, quindi, preventivamente prima che sia iniziata l’esecuzione forzata. 

In tutti gli altri casi, il cittadino dovrà attendere la richiesta di pagamento dell’Esattoria.

Avv. Grazia Ferrara

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