Debiti fiscali: prescrizione breve o decennale? La questione si riapre in Cassazione
21 Ottobre 2019“I giudici a S.S.U.U. avevano definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, ma una Ordinanza della Cass. la n° 24106.19, sembrerebbe, riportare il termine di prescrizione a 10 anni andando direttamente contro l’orientamento delle Sezioni Unite”.
In questi giorni sta destando molta attenzione una Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione la n° 24106.19 che, sembrerebbe, riportare il termine di prescrizione a 10 anni andando direttamente contro l’orientamento delle Sezioni Unite.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza n° 23397/2016, avevano fatto finalmente chiarezza sulla diatriba, sostenendo che non si potesse fare appello al disposto dell’articolo 2953 per giustificare l’applicazione della prescrizione decennale alle cartelle esattoriali.
In altre parole, i giudici a S.S.U.U. avevano definitivamente stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) si prescrivono nel termine “breve” di cinque anni, eccetto nei casi in cui la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
Conseguentemente, sempre ripercorrendo a ritroso il pensiero “di legittimità” della Suprema Corte, la prescrizione quinquennale, “per la riscossione coattiva dei crediti”, è ammissibile esclusivamente quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più, ad es., una cartella esattoriale, ma una sentenza passata in giudicato.
Ebbene, lo scenario giuriprudenziale si riapre con nuovi colpi di scena, quasi come in una soap opera che rimette in gioco e rivoluziona ogni volta tutti gli equilibri, ed è quello che da qualche anno succede nell’ambito della Riscossione coattiva di Agenzia delle Entrate. Siamo di fronte ad un diritto in continua mutazione, aperto ad interpretazioni oscillanti e che, certamente, desta nel contribuente non poca preoccupazione.
In questi giorni, infatti, è intervenuta sul punto nuovamente la Corte di Cassazione, rigettando si, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, specificando però che a tale riguardo ed esclusivamente per i crediti fiscali, si richiama la sentenza n°13418 del 30 giugno 2016 con cui si sostiene l’equiparabilità della cartella di pagamento alla sentenza passata in giudicato. Di conseguenza si conclude a favore della prescrizione decennale delle cartelle esattoriali andando contro all’orientamento delle stesse Sezioni Unite espresso dalla successiva sentenza n° 23397 del 17 novembre 2016.
Il giudice, nella pronuncia in commento, deduce che la prescrizione decennale per i crediti fiscali (tralasciando i crediti previdenziali) è stabilita direttamente dall’art. 20 c. 6 Dlgs. 112/1999, il quale prevede, nell’ambito della procedura di discarico tra Ente creditore e Agente della riscossione, un inciso del seguente tenore “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, rinviando appunto ad un precedente della stessa Cassazione, che sembrava superato, con cui sostiene l’equiparabilità della cartella di pagamento alla sentenza passata in giudicato, sotto il profilo costitutivo del credito e assoggettabile alla prescrizione ordinaria.
Secondo il mio modestissimo parere, l’Ordinanza in commento non è condivisibile poiché la stessa presenta alcune contraddizioni, sia perché la stessa, per fondare il proprio orientamento fa riferimento ad una sentenza ormai superata dalla statuizione n°23397.17 delle Sezioni Unite, sia perché la natura sostanziale dell’art. 20 c. 6 Dlgs. 112/1999, cui si riferisce la pronuncia, è contraria alla costante giurisprudenza, inclusa la indicata Sezioni Unite, che assicura invece la mera rilevanza interna alla procedura di discarico, della indicata norma, e dell’inciso sulla prescrizione decennale, come da ultimo confermato da altra sentenza della Cassazione, n. 11335/2019, la quale con estrema chiarezza ha affermato: “non assume rilievo il richiamo al D.Lgs. 112/1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili”, e nega perciò l’efficacia dell’art. 20 nei confronti del contribuente.
Va sottolineato, infine, che la legge e la giurisprudenza, non hanno assunto come termine di prescrizione in ambito tributario univocamente quello di 10 anni, bensì quello previsto dalla singola disciplina, basti ricordare la prescrizione delle sanzioni tributarie che è pacificamente di 5 anni, allo stesso modo i tributi locali, anch’essi sono prescrittibili in cinque anni, in quanto prestazioni periodiche.
Perciò, la diatriba giurisprudenziale continua!
Studio Legale Avv. Grazia Ferrara

