Pignoramenti di IFIS NPL tutti annullabili secondo la Cassazione
25 Ottobre 2025
Recentemente con una sentenza emessa dal Tribunale di Brescia datata 8.1.2025 è stata accertata la carenza di legittimazione attiva, sostanziale e processuale di e, per essa, di Ifis NPL Investing S.p.A. che ha rimarcato un principio più volte ribadito dalla Giurisprudenza.
La sentenza è di particolare interesse avendo il Giudice richiamato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in merito all’irrilevanza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ai fini della prova della cessione che qui si riporta “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. 17944/2023).
Invero, in materia di cessioni ex art. 58 TUB, se è vero che il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sè sufficiente ad attestare che anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione (il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”)[4], è, del pari, veritiero che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
In definitiva, si può sostenere che, per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito azionato sia stato effettivamente e inequivocabilmente cartolarizzato; a questa può, in subordine, sopperirsi con la dimostrazione che il singolo credito ceduto integri tutti i requisiti e rientri in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato in G.U.
Sul punto, si è pronunciata, reiteratamente, la giurisprudenza di merito, andando a costituire due distinti orientamenti:
- da un lato, alcuni giudici hanno ritenuto che la Gazzetta Ufficiale non sia sufficiente e che la prova dell’avvenuta cessione possa essere fornita solo con la produzione del contratto di cessione o, in alternativa, con una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria;
- altri giudicanti, per converso, facendo leva sulla lettera dell’art. 4 l. n. 130/1999, che richiama l’art. 58 TUB, hanno sostenuto che la prova della titolarità del credito sia compiutamente fornita solo con la produzione in giudizio dell’estratto della Gazzetta Ufficiale[6].
È rimesso, quindi, all’apprezzamento del singolo giudice valutare, caso per caso, quali siano gli elementi in grado di fondare il convincimento in merito alla effettiva (e comprovata) titolarità del credito, in capo alla società veicolo – cessionaria: l’estratto della G.U., se dettagliato; la rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri della G.U.; il contratto di cessione, che sia in originale o meno.
Avv. Grazia Ferrara
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