NAPOLI OBIETTIVO VALORE:AVVISI E CARTELLE NULLE

NAPOLI OBIETTIVO VALORE:AVVISI E CARTELLE NULLE

17 Febbraio 2025 Off Di Grazia Ferrara

Per il Comune di Napoli dalla data del 5 Giugno 2023 tutti gli avvisi di accertamento e gli atti di riscossione coattiva delle entrate comunali sono stati affidati alla società di scopo Napoli Obiettivo Valore S.r.l., costituita dalla società Municipia S.p.a., e questo ha acceso un animato dibattito giurisprudenziale circa la legittimità delle azioni di questa società quale Ente preposto alla riscossione di tributi comunali. 

Sembrerebbe che la società Napoli Obiettivo valore non risulta essere iscritta nell’albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero delle Finanze.

La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, con ordinanza n. 330609/2024 del 23 Maggio 2024 ha posto la questione all’attenzione della Cassazione, con il seguente quesito:

“Dica la Corte di Cassazione, se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell’art 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l’accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell’albo previsto dall’art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell’art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell’albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge”.

Effettivamente, Napoli Obiettivo Valore, società a responsabilità limitata originata dall’aggiudicataria della gara indetta dal Comune di Napoli, Municipia S.p.a., non sembra essere in possesso dei requisiti di legge per poter procedere alla riscossione, in quanto detenuti dalla società principale.

L’aggiudicataria della gara ha infatti costituito una società di progetto (NOV) di cui è unica socia, sottoscrivendo con la stessa un contratto siglato nel giugno 2023 per consentirle, in qualità di concessionaria, di procedere all’accertamento e alla riscossione coattiva di tributi quali IMU, TARI e più in generale di tutte le entrate comunali.

L’iscrizione all’albo degli enti riscossori, prevista dal D.Lvo 446/97, nonchè nella sezione separata prevista in forza della L. 160/2019, è però stata effettuata soltanto dall’aggiudicataria della gara, che ha affidato quindi ad una società di progetto il compito del recupero coattivo su tutto il territorio locale.

È evidente che le attività di accertamento e riscossione per conto delle amministrazioni sono sorrette da un potere impositivo di natura pubblicistica, che necessita pertanto di essere esercitato secondo i principi di legalità ed equità fiscale, di cui agli art. 23 e 53 della Costituzione.

Nel caso in cui gli atti impugnati venissero annullati per l’illegittimo operato della società di riscossione, il danno per l’amministrazione pubblica ammonterebbe a circa 380 milioni di Euro.

Avv. Grazia Ferrara
Iscritta presso gli elenchi degli avvocati disponibili al gratuito patrocinio
Tel 08119349903
Cell 3406087943
Napoli, Via B.Cairoli, 1/B, 80141