SOSPENSIVA COVID non si applica agli accertamenti ex art. 36 bis DPR n.600/73
17 Febbraio 2025 Off Di Grazia FerraraIl D.L. 18/2020 che ha stabilito la sospensione dei termini di tutte le cartelle esattoriali durante il periodo di pandemia COVID è una normativa emergenziale che non può essere estesa oltre tali limiti temporali.
Questa è la tendenza della giurisprudenza in merito alle questioni legate alla proroga del periodo prescrizionale e decadenziale degli avvisi di accertamento/ cartelle esattoriali ecc.
Orbene, se il termine ultimo per la notifica della cartella scade il 2020 allora è logico applicare tale normativa emergenziale, ma se tale scadenza è oltre l’anno 2020 è illegittimo applicare tale SOSPENSIONE, dato che si tratta di norme eccezionali e speciali.
In tal senso, va segnalata, tra le altre, la pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di II° della Lombardia, secondo cui si applica solo la decadenza ordinaria per la notifica delle cartelle derivanti da controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973, per tributari IRAP e IVA. Tra i vari motivi d’impugnazione, si eccepiva l’intervenuta decadenza della notifica della cartella per essere stata notificata oltre il termine ex art. 25 DPR n. 602/1973 (“31 dicembre del terzo anno” dalla presentazione della dichiarazione).
La Corte di II° non ha considerato applicabile la normativa speciale del periodo COVID, anche considerando che la dichiarazione integrativa era stata inviata nel 2018. Dal 2018 la scadenza per la notifica della cartella era il 31/12/2021.
Per la Corte la normativa COVID essendo eccezionale e speciale va applicata solo per le cartelle il cui termine per la notifica andava a scadere nell’anno 2020:
“La doglianza dell’Ufficio è infondata. In caso di accertamento ex art. 36 bis DPR n.600/73, dopo l’intervento delle modiche operate dalla legge di conversione n.106/2005 all’art. 25, comma 1, del DPR 602/73, la notifica delle cartelle di pagamento deve essere effettuata – a pena di decadenza – entro il terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, non potendosi invocare – con riferimento alla fattispecie de qua – proroghe determinate dalla normativa eccezionale per l’emergenza sanitaria. Si deve, quindi, confermare nel merito le conclusioni dei giudici di primo grado. Alla luce di quanto esposto, in applicazione del principio di soccombenza, si condanna l’Ufficio alla refusione delle spese di primo grado e del presente, liquidate come da dispositivo” (sent. CTR Lombardia n°985/2024).
Avv. Grazia Ferrara
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