Cartelle nulle senza la prova del contenute della busta

Cartelle nulle senza la prova del contenute della busta

16 Novembre 2017 Off Di Nicola Piscopo

“Il giudice di Pace di Napoli annulla una ingiunzione di pagamento ad un contribuente difeso dall’avv. Grazia Ferrara del Foro di Napoli, in quanto Agenzia delle Entrate, depositando esclusivamente le ricevute postali delle raccomandate (e non anche le relative cartelle esattoriali), non forniva prova adeguata sul contenuto dei plichi notificati”

Con una sentenza bene articolata (sentenza in .pdf), il giudice di Pace di Napoli, nella persona del dott. Merolla, ha annullato ad un contribuente due cartelle esattoriali, condannando altresì, Agenzia Delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

Il caso di cui ci occupiamo, vede un impavido contribuente, difeso dall’avvocato Grazia Ferrara del foro di Napoli, impugnare un avviso di pagamento, mediante un’azione di accertamento negativo del credito.

In altre parole, il contribuente, ha azionato la macchina della giustizia per farsi dichiarare l’inesistenza delle pretese di Agenzia delle Entrate che, attraverso la minaccia di esecuzione forzata, richiedeva l’immediato pagamento di somme, a suo avviso, non dovute.

Il credito vantato dalla vecchia Equitalia, a parere del giudice di prime cure non è stato provato in quanto l’Ente Esattore si è limitato a produrre in giudizio le mere fotocopie degli avvisi di ricevimento della raccomandata e non gli originali come eccepito dall’avvocato Ferrara.

Inoltre, il giudice di pace, come sosteneva la difesa del presunto debitore, ha sposato in pieno la statuizione della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico “ma non assolutamente il suo contenuto”. 

In altre parole, sarà onere del Concessionario alla Riscossione, provare la notifica delle cartelle esattoriali, e tale onere non potrà dirsi assolto se Esso non produrrà in giudizio -in uno con le ricevute di ritorno delle raccomandate- anche le cartelle esattoriali relative.

Anche in questo caso, è stato ribadito un principio che larga parte delle giurisprudenza condivide, secondo cui il titolo esattoriale deve essere necessariamente preceduto dalla notificazione dell’atto o del verbale di accertamento presupposto, affinché il soggetto sanzionato possa esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa, in obbedienza al dettato costituzionale.


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