Equitalia: rottamazione si o no? Quali sono i rischi e i vantaggi per il debitore

Equitalia: rottamazione si o no? Quali sono i rischi e i vantaggi per il debitore

23 Dicembre 2016 Off Di Nicola Piscopo

Come ormai noto, a decorrere dallo scorso 7 novembre, i contribuenti, anche se decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016, possono rottamare i debiti affidati agli Agenti della Riscossione anche dell’anno 2016, beneficiando così della rottamazione delle cartelle Equitalia, con sconti di sanzioni e interessi. Il contribuente potrà scegliere di pagare o in un’unica soluzione, oppure in un massimo di cinque rate.

Dalla presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione, pertanto, l’Agenzia delle Entrate non potrà  avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche.

Ma il tanto discusso decreto 193/2016 per certi versi riserva delle insidie per il cittadino che, se non bene indirizzato da un professionista esperto in materia, può letteralmente firmare un’istanza che pregiudicherà il suo diritto di difesa.

Nei moduli appositamente predisposti dall’Ente preposto alla Riscossione, infatti, si legge che il contribuente aderisce alla rottamazione rinunciando espressamente alle azioni giudiziarie in corso di causa. 

Ebbene, laddove si trattasse di crediti “dovuti” all’Agente della Riscossione e non impugnabili, e per i quali non vi sono già in corso giudizi, la cd rottamazione di talune cartelle potrebbe essere di per sé conveniente per il cittadino, senza ledere in ogni caso il suo diritto di difesa.

Al contrario, se le cartelle esattoriali in questione risultassero essere relative a crediti prescritti o per qualsiasi altro motivo NON DOVUTI, il decreto legge, visto sotto quest’aspetto, lede senz’altro il DIRITTO DI DIFESA costituzionalmente garantito all’art. 24.

L’opportunità o meno, di accedere al condono 2016/2017 pertanto, dovrebbe essere valutato caso per caso da un professionista in grado di stabilire quali debiti sarebbe opportuno far rientrare nel rateizzo.

Il pericolo per il contribuente, IN QUESTO CASO, sarebbe IL FAI DA TE, con il rischio ulteriore, di non riuscire a rispettare le scadenze delle 5 maxi rate, oggettivamente più accessibili per debiti di basso importo.

Il consiglio rimane perciò sempre lo stesso: non pagare se non dovuto, e in questo caso NON RATEIZZARE SE SI PUÒ’ IMPUGNARE!


Studio Legale Avv. Grazia Ferrara
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