La relata di notifica in fotocopia non è idonea a provare l’avvenuta notifica, lo dice la Cassazione con sent.8861/2016
31 Gennaio 2018“La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia non autentica dell’atto processuale spedita ai sensi dell’art 149 c.p.c., non costituisce prova del perfezionamento della notifica, qualora detta conformità sia disconosciuta dal contribuente.”
Il caso è stato sollevato da una ricorrente, la quale si è vista ipotecare un immobile per cartelle esattoriali, a suo dire, mai notificate, tanto che proponeva querela di falso alle firme che risultavano dalle relate di notifica di dette cartelle. In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, ritenendo le cartelle non regolarmente notificate, sulla base di produzione documentale in fotocopia da parte dell’Agenzia, accoglieva il ricorso del contribuente.
Al contrario la Commissione Tributaria Regionale, ribaltando completamente la decisione dei giudici di prime cure, riformava la sentenza di primo grado ritenendo le cartelle esattoriali come ritualmente notificate, pur se i documenti depositati dall’Ufficio fossero in copia.
Secondo, invece la Suprema Corte di Cassazione, la prova dell’avvenuta notifica di una cartella esattoriale, fornita dall’Ente Esattore, può avvenire anche con l’allegazione di copie non autenticate, ma ciò solo ove manchi contestazione in proposito. Infatti, la regola posta dall’art. 2719 cod. civ. per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, vale fino a quando detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte.
La resistente Equitalia, infatti, depositava in giudizio copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, comprovanti la notifica a mezzo posta delle cartelle in questione. Codeste copie, però, venivano contestate dalla ricorrente, che ne metteva in dubbio la conformità e l’effettiva rispondenza agli originali dei documenti rappresentati.
Per questo motivo la Cassazione ha ribaltato l’esito del giudizio di appello, giacchè la notifica era stata effettuata regolarmente, ma sulla base di prova documentale in fotocopia la cui conformità all’originale era stata disconosciuta.
In altre parole, soltanto l’avviso di ricevimento prodotto in originale è documento idoneo a provare l’avvenuta notificazione nel caso in cui il contribuente abbia contestato la conformità del documento prodotto in fotocopia e la eventuale sottoscrizione apposta. Tanto che, se il contribuente contesta la conformità delle copie agli originali spetta all’esattore reperire ed esibire i documenti in originale senza i quali la notifica non può dirsi realmente provata.


