Le nuove regole del rateizzo Equitalia

Le nuove regole del rateizzo Equitalia

20 Marzo 2016 Off Di Nicola Piscopo

Il 22 ottobre 2015 è entrato in vigore il D.Lgs n°159/2015 il quale ha introdotto una vera a propria riforma della riscossione delle somme iscritte a ruolo, modificando le modalità di rateazione dei carichi esattoriali.  Numerose sono state le innovazioni, mentre in altri casi il legislatore ha solamente reso legge ciò che già per Equitalia era prassi.

Nello specifico vediamo allora quali sono state le principali novità per il contribuente che sceglie di rateizzare:

  • LA DECADENZA DALLA RATEAZIONE si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, e non più di otto;
  • PER I DEBITI DI IMPORTI FINO A 50.000 EURO la rateazione viene concessa in base ad un’istanza presentata dal debitore, senza la necessità di corredare detta istanza con documentazione comprovante lo stato di difficoltà finanziaria. L’importo di euro 50.000 va calcolato computando le somme iscritte a ruolo, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza gli interessi in mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica;
  • SONO INIBITE NUOVE AZIONI ESECUTIVE da parte dell’Ente Esattore, dal momento in cui viene presentata la domanda , ma rimangono validi quelli posti in essere in precedenza;
  • LA RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE IN CASO DI DECADENZA è consentita al debitore se all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono state integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;
  • LA PROROGA DELLE RATE può essere concessa da Equitalia una sola volta e per un periodo ulteriore fino a 72 mesi, per una dilazione già accordata se ricorrano congiuntamente due requisiti: -peggioramento della temporanea difficoltà finanziaria, debitamente dimostrato; -l’assenza di cause di decadenza del beneficio della dilazione;
  • L’ANNULLAMENTO DEL RUOLO si può comunque ottenere, anche in presenza di un rateizzo se, in presenza di un contenzioso iscritto a ruolo, il giudice adito accolga il ricorso, o anche quando il soggetto che ha proceduto all’iscrizione a ruolo dia luogo in via di autotutela allo sgravio della stessa;

 Se l’istanza di dilazione viene accolta, il provvedimento di accoglimento deve contenere il piano di ammortamento del debito con indicazione della scadenza della prima e delle successive rate dell’importo complessivo da versare nonché quello delle singole rate, con evidenziato l’importo degli interessi in mora, degliaggi e delle spese esecutive

 Se invece l’Agente della riscossione decide di rigettare l’istanza, ne deve dare comunicazione indicando i motivi di tale diniego, e il contribuente, nel termine di dieci giorni può presentare eventuali osservazioni delle quali Equitalia dovrà tenere conto nel provvedimento finale.


Studio Legale Avv. Grazia Ferrara
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