Pagare un debito ad Equitalia non equivale al riconoscimento del debito stesso

Pagare un debito ad Equitalia non equivale al riconoscimento del debito stesso

20 Marzo 2016 Off Di Nicola Piscopo

Il principio secondo il quale “se un contribuente tartassato  dalle cartelle esattoriali decide di pagare il suo debito corrisponde ad un riconoscimento del debito stesso”, decade ufficialmente a seguito della importante pronuncia della Commissione Tributaria di Varese.

La sentenza, disponibile da pochi giorni, ha ufficialmente scardinato il principio fondante di numerose eccezioni preliminari che, abitualmente,  gli avvocati di Equitalia facevano in presenza di contenziosi incardinati nonostante di rateizzi o pagamenti già effettuati dal ricorrente.

Il principio espresso dall’arguta Commissione Tributaria, va però ampiamente analizzato dall’attenta lettura della sentenza stessa, che, si esprime, peraltro in modo molto scarno sul  punto, soffermandosi  invece su questioni inerenti la prescrizione, seppure esse questioni direttamente connesse al principio sancito.

Elemento cardine della pronuncia è l’ammissibilità di un ricorso di una cartella esattoriale, nonostante il ricorrente avesse già parzialmente pagato il debito, ammettendo l’eccezione di prescrizione sollevata dallo stesso sul residuo debito, accogliendone la domanda.

Il caso è alquanto atipico, ma fondante di un principio sancito saldamente secondo il quale il pagamento di una cartella esattoriale non può essere considerato, di per sé, riconoscimento del debito. 

L’atto di riconoscimento di debito di cui all’art. 1988 c.c.,infatti, affinchè possa produrre effetto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma anche e soprattutto deve manifestare, in modo chiaro ed univoco, l’intenzione ricognitiva del diritto altrui, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa essere effettuata ad altri fini incompatibili con la volontà di riconoscere il diritto altrui.

La Commissione ripercorre vecchie pronunce, da ultima l’importante Cassazione del 2010 che in materia si espresse ampiamente, ritenendo il pagamento del debito un’attività da valutarsi in concomitanza di altri fattori determinanti, che abbiano indotto il contribuente ad optare per il pagamento, in luogo di un danno presunto ben maggiore, come ad esempio un’esecuzione forzata.

Per semplificare il concetto,

pensiamo ad un caso pratico di un tipico contribuente perseguitato da criptiche cartelle esattoriali  o dalle temute ingiunzioni di Equitalia con annessa minaccia di fermi amministrativi o più genericamente “esecuzioni forzate”, che decide di pagare.  Ebbene, il pagamento, verosimilmente, secondo i giudici di Cassazione e Tributari è stato determinato non già da un mero riconoscimento spontaneo del debito, bensì dal timore fondato di un’eventuale esecuzione forzata, che avrebbe determinato per il soggetto un danno ben maggiore !

Pertanto, il Collegio Lombardo ha fugato ogni perplessità una volta e per tutte, chiarendo che eventuali rateizzi o pagamenti di cartelle esattoriali, di per sé non hanno i requisiti essenziali di un implicito riconoscimento del debito!!!


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