Processi seriali e riunione obbligatoria. Il ritardato processo: colpa dei giudici o del legislatore?

Processi seriali e riunione obbligatoria. Il ritardato processo: colpa dei giudici o del legislatore?

4 Maggio 2018 Off Di Nicola Piscopo

In base all’art. 151 disp. att. c.p.c., per come novellato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, “la riunione, ai sensi dell’articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo”

Basta con i soliti luoghi comuni per cui è sempre colpa degli avvocati se una causa va a rilento.

Basti pensare ai continui interventi legislativi che mettono in crisi giudici e avvocati, e determinando di volta in volta nuove empasse per il riassetto degli equilibri.

L’ultima innovazione è stata certamente la riforma della disciplina in materia di riunione di procedimenti connessi….cosa che riguarda molto più da vicino noi tributaristi che ci occupiamo in prevalenza di contenzioso contro Agenzia delle Entrate.

Va premesso che uno degli obiettivi prioritari cui è indirizzata la normativa ex art. 151 disp. att. c.p.c., appare essere ictu oculi il contenimento del ricorso alle cause seriali, obiettivo che il legislatore vuole pre-posto anche alle esigenze di celerità e di economia processuale. Suffragano tale interpretazione il riferimento, contenuto nella  Relazione illustrativa allo schema del Decreto Legislativo Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, alla “fittizia e strumentale moltiplicazione dei procedimenti”, chiaramente evocativo del fenomeno delle cause seriali, ed il fatto che, nell’attuale disciplina, il giudice deve necessariamente disporre la riunione, ove i procedimenti si trovino nella medesima fase processuale, anche se la stessa possa rendere troppo gravoso o comunque ritardare eccessivamente il processo.

E infatti, se tra le finalità cui è indirizzata la norma oggi vigente, vi è quella di raggiungere un sensibile decremento del numero delle cause seriali, essa finalità verrebbe sostanzialmente vulnerata e vanificata ove i giudici di pace e del lavoro, in ossequio all’indirizzo interpretativo espresso da una sentenza della Suprema Corte (sentenza 21 dicembre 2001, n. 16152) nella vigenza della vecchia formulazione dell’art. 151 disp. att. c.p.c., decidessero di non disporre la riunione, limitandosi ad ordinare la trattazione nella medesima udienza, davanti allo stesso giudice, di più cause riunibili, in quanto, in siffatte evenienze, il numero di procedimenti in corso rimarrebbe del tutto invariato e non si raggiungerebbe affatto l’obiettivo di produrre una sensibile deflazione delle cause seriali.

A questo si aggiunge la circostanza palese che, in caso di rimessione al giudice coordinatore delle cause presuntivamente connesse, quest’ultimo pone dei tempi lunghissimi, soprattutto presso gli uffici del giudice di pace, al fine  -semplicemente- di disporre la trattazione di detti giudizi dinanzi al giudice competente.

Orbene, mi chiedo, se questo significa perseguire lo scopo deflattivo del contenzioso seriale, oppure equivale, ANCORA UNA VOLTA, ad agevolare gli Enti Esattori ed Impositori, i quali, soprattutto nel processo del lavoro -dove i tempi per il deposito dei mezzi istruttori sono limitativi- si ritroverebbero così decimate le spese della soccombenza, o al contrario ciò determinerebbe, come di fatto sta accadendo, un ulteriore ingolfamento della giustizia.

Si perché, le cosiddette “cause seriali” come le definisce il legislatore, hanno in realtà ognuna una sua origine, un proprio sviluppo e una propria storia, e relegarne la trattazione di più di esse in un unico giudizio, sicuramente non favorirebbe nemmeno il giudicante, il quale si ritroverebbe a dover decidere in un unico procedimento, su questioni di portate anche indeterminabili, e di riflesso il diritto di difesa del contribuente verrebbe così per l’ennesima volta leso.

Il lungimirante legislatore, però, al fine di rendere particolarmente penetrante l’obbligo di riunire i procedimenti connessi, ha previsto, innovativamente, che il giudice di pace (come anche il giudice del lavoro) possa denegare la riunione dei procedimenti seriali che si trovino nella stessa fase processuale solo ove sussistano “gravi e motivate ragioni”, senza precisazioni di sorta.

Lascio a voi ogni ulteriore considerazione.


Studio Legale Avv. Grazia Ferrara
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