RCA: come ottenere la cd.clausola“beneficio delle piccole riparazioni”
24 Marzo 2016Non tutti sanno che gli automobilisti assicurati per RCA obbligatoria, hanno il diritto di usufruire del cd “beneficio delle piccole riparazioni”, una CLAUSOLA che prevede, solo per i conducenti virtuosi un beneficio che viene definito atto alla revisione periodica della carrozzeria ai fini della sicurezza stradale.
In realtà questo è un diritto di cui l’utente in concreto non gode, in quanto, lo sconto annuale sulle tariffe il più delle volte è annullato dagli aumenti o da altri fattori che le assicurazioni avanzano pretestuosamente a loro vantaggio.
Pertanto, a seguito delle numerose doglianze pervenuteci dagli automobilisti, ed in particolare a seguito della segnalazione del Sign. Fabio Bergamo, lo studio legale ha inviato all’ANIA una dettagliata ed argomentata proposta di inserimento di detta clausola nei contratti per RCA obbligatoria, vista l’assenza di qualsivoglia garanzia dell’effettiva applicazione dei benefici previsti per legge.
Infatti, oltre all’aumento delle tariffe per svariate cause, come il maggior costo dei sinistri o la stessa crescita del numero degli incidenti stradali stessi, va da annoverarsi la circostanza che ad un certo punto la polizza non può diminuire oltre, dunque la proposta relativa all’inserimento di detta clausola nei contratti per rca, vuole abolire questo limite a conferma del diritto che con essa si intende garantire, e senza che essa incida minimamente sugli introiti delle compagnie, poiché avrebbe un incidenza del 10- 15% nell’applicazione contrattuale, senza contare poi, i benefici riscontrabili in termini di sicurezza stradale.
Al contrario, questa agevolazione/beneficio sarà di grande utilità alle famiglie, ai pensionati, ai giovani che avendo poche risorse economiche vedono negato un diritto che è quello di poter riparare la propria auto dopo aver già effettuato il pagamento:del bollo auto ogni anno (tassa di possesso), assicurazione ogni anno (RC obbligatoria per legge dal 1969), revisione meccanica ogni 2 anni (obbligatoria anch’essa), e cosa MOLTO IMPORTANTE senza aver causato incidenti tali da incidere in maniera grave sugli introiti delle compagnie.
La proposta inoltrata all’Ania, del resto, fa espresso rischiamo a principi già esistenti nel nostro Ordinamento giuridico, dove all’art. 133 del codice delle assicurazioni sulle formule tariffarie, già prevede al 1 comma :“ Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall’ISVAP, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L’individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l’applicazione, da parte dell’ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro.”
Al 2 comma recita:” Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all’anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all’abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.”
Pertanto, il 1 comma ex art 133 del codice delle assicurazioni sulle formule tariffarie, pur facendo riferimento ad una “diminuzione” del premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri, non viene nella realtà applicato per tutti i motivi esposti.


