La cartella di pagamento non è valido titolo se non è stato notificato il verbale di accertamento

La cartella di pagamento non è valido titolo se non è stato notificato il verbale di accertamento

23 Dicembre 2016 Off Di Nicola Piscopo

Altra vittoria dell’avvocato Grazia Ferrara del foro di Napoli, con la quale si pone un altro importante tassello nella serrata lotta all’Ente Impositore Equitalia, che da anni assoggetta i contribuenti ad azioni esecutive, seppur talvolta, non avendone diritto.

In allegato la recentissima sentenza emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli nella persona della d.ssa Fulgeri, nella quale vengono fissati importanti principi a difesa del cittadino.

In primo luogo, la difesa dell’avvocato Ferrara, aveva evidenziato l’illegittimità dell’azione esecutiva posta in essere da Equitalia a mezzo di ruolo esattoriale, che veniva impugnato e per il quale si contestava un intervenuto fatto sopravvenuto estintivo del titolo (cartella esattoriale).

La richiesta di declaratoria di inefficacia della cartella esattoriale, si riferiva ad un momento antecedente alla formazione del ruolo esattoriale, che riguarda il DIRITTO DELLA PARTE A PROCEDERE ALLA ESECUZIONE.

In altre parole, il contribuente asseriva di non aver mai ricevuto i verbali di accertamento di violazione al codice della strada, e del resto nessuna prova veniva fornita in giudizio in merito, né in ordine alla immediata contestazione, né tantomeno con una contestazione differita.

Per il giudice di primo grado, detto elemento è requisito necessario per la giuridica esistenza dell’atto che fonda la cartella esattoriale, seppure si impugna il ruolo esattoriale e risulta notificata la cartella stessa. Quest’ultima, infatti, attenendo alla fase della riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, presuppone la formazione del titolo esecutivo alla conclusione del provvedimento sanzionatorio.

Se ciò non accade, la cartella di pagamento non è titolo valido per la riscossione delle somme.

Il giudice di pace di Napoli, ha per detti motivi, dato ragione al contribuente, dichiarando inefficaci le cartelle di pagamento ed estinguendo così il diritto del Concessionario (Equitalia) a procedere in executivis per la mancanza di un valido titolo esecutivo.


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