Quando si prescrive la TARSU: sentenza 22010/38/16 Comm. Tributaria, Avv. Grazia Ferrara
31 Gennaio 2017In allegato il testo integrale della sentenza con la quale lo scorso Novembre, la commissione Tributaria di Napoli accoglieva il ricorso di un contribuente che si è visto recapitare una intimazione di pagamento avente ad oggetto la TARSU per gli anni 2001-2002.
Il ricorrente, a mezzo dell’avvocato Grazia Ferrara del foro di Napoli, richiamandosi alla giurisprudenza della cassazione n°4283/2010, asseriva che il tributo in questione si risolverebbe in una prestazione periodica il cui termine di prescrizione è quello quinquennale ex art. 2948, n°4, c.c.. Al contrario Equitalia, come da sempre sostiene, chiedeva la generale applicazione del termine decennale di prescrizione ai sensi dell’art. 2946 c.c., sostenendo, altresì che, se non opposto, il credito tributario diventa definitivo e irretrattabile e si prescrive in dieci anni.
La Commissione ha giustamente rigettato le eccezioni promosse dall’Ente Impositore, affermando, con la pronuncia n°22010/38/16, che solo ed esclusivamente l’accertamento giudiziale ha la prerogativa di mutare il regime temporale della prescrizione, dal termine breve al termine ordinario decennale. Pertanto, la mera acquiescenza amministrativa, da cui discende l’atto amministrativo definitivo, non può assimilarsi al giudicato, e in assenza di una tale “novazione” l’azione di riscossione resta assoggettata al termine prescrizionale proprio della natura del credito preteso che, nella fattispecie, è quello quinquennale di cui al citato art. 2948, n°4, c.c.
Equitalia, eccepiva ancora di aver fermato il termine prescrizionale attraverso un’azione di iscrizione di fermo amministrativo su un mezzo di proprietà del ricorrente, ma altresì questa eccezione è stata respinta, non riconoscendo la Onorevole Commissione, in esso atto idoneo a interrompere la prescrizione stessa, non fornendo alcuna prova che il fermo in questione si riferisca proprio alla pretesa tributaria fatta valere con l’intimazione.

