Altro duro colpo per Equitalia: Cassazione sentenza del 4.11.2015
20 Marzo 2016E’ di pochissimi giorni fa la sentenza della Corte di Cassazione n°22489/2015 con la quale si stabiliscono nuovi limiti all’emissione delle cartelle esattoriali, emesse a seguito del controllo formale (ex art. 36-ter del Dpr 600/73) della dichiarazione presentata.
Orbene, stavolta ad un malcapitato contribuente è stata notificata una cartella esattoriale per la quale l’Ente Impositore aveva disconosciuto la deduzione dell’assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge perché versato in un’unica soluzione e senza alcuna detrazione per i figli a carico.
L’atto è stato ritualmente impugnato, ed in primo grado il contribuente aveva già lamentato, tra i diversi motivi, una carente motivazione, nonché una violazione della norma poiché l’attività eseguita dall’Ufficio non riguardava la mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma era stata eseguita una diversa valutazione degli elementi indicati in dichiarazione. Pertanto, sarebbe stata necessaria l’emissione di un atto di accertamento debitamente motivato.
In primo e in secondo grado i giudici hanno dato pienamente ragione al contribuente, ma Equitalia non soddisfatta del verdetto ha scomodato i giudici della Suprema Corte i quali hanno definitivamente bastonato l’Ente Esattore dichiarando solennemente che la CARTELLA DI PAGAMENTO DEVE ESSERE PRECEDUTA DALLA COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEL CONTROLLO FORMALE. INFATTI, DIVERSAMENTE DAL CONTROLLO AUTOMATICO, QUESTO TIPO DI CONTROLLO SI FONDA SUL RISCONTRO DI DOCUMENTI ESTERNI RISPETTO AL MERO CONTENUTO CARTOLARE DELLA DICHIARAZIONE, DOVENDONE ACCERTARE LA VERIDICITA’.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento non conteneva né espresso rinvio alla comunicazione né precisava l’Iter logico-giuridico che ha indotto l’ufficio accertatore ad iscrivere a ruolo le somme asseritamente dovute dal contribuente.
La cartella oggetto di lite, era in pratica, priva di un’adeguata motivazione e viziata per la carenza di tali elementi essenziali.
Questo è un orientamento pacificamente sposato dalla giurisprudenza che sempre più spesso ribadisce il principio secondo il quale anche la cartella di pagamento non può ledere il principio costituzionalmente garantito del diritto alla difesa, e per queste ragioni essa non può limitarsi a generiche e criptiche motivazioni, dovendosi circostanziare le ragioni alla base della pretesa.
Quindi, quando in Equitalia alla domanda del contribuente:”Perché devo pagare?” vi rispondono: “Dovete pagare e basta!!” non vi incazzate, perché la legge è dalla vostra parte, e le motivazioni della pretesa debitoria Equitalia le dovrà fornire dettagliatamente ad un magistrato nel caso decidiate di non pagare, bensì di impugnare l’atto impositivo!!
