Ancora cartelle nulle per Equitalia che non notifica a mezzo raccomandata postale

Ancora cartelle nulle per Equitalia che non notifica a mezzo raccomandata postale

20 Marzo 2016 Off Di Nicola Piscopo

Quante volte Equitalia ha bussato illegittimamente alla porta di tanti contribuenti e con procedure di notifica assolutamente illegittime ha richiesto il pagamento di somme di denaro minacciando sequestri e ipoteche!

Innanzitutto va detto che la materia è regolata, per la parte che qui interessa, dal codice di procedura civile e dal D.P.R. 602/73 in cui è previsto che La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, dai messi comunali e dagli Agenti della Polizia Municipale. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”.

Da ciò consegue che Equitalia (che non certo Ufficiale della Riscossione) sia stata esclusa -per espressa volontà dal Legislatore- dall’elenco dei soggetti giuridici abilitati ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata postale e senza l’intervento di un soggetto qualificato ed a ciò preposto dall’Ordinamento.

La prima conseguenza di tale illegittima attività da parte di Equitalia è di carattere processuale ed attiene allapossibilità di impugnare la Cartella (non) notificata senza alcuna preclusione di decadenza temporale; ciò in quanto l’inesistenza di un valido atto di notifica comporta che lo stesso non possa produrre alcun effetto processuale, con la conseguenza che non può ritenersi legittimamente decorso il termine per la proposizione dell’impugnazione.

Altro effetto processuale civilistico di notevole portata è che la notificazione inesistente non produce effetti giuridici e non può essere oggetto di sanatoria.  Pertanto, ne deriva il fatto che Equitalia non potrà “rimediare” alla errata notifica mediante una nuova e regolare notifica tramite Pubblico Ufficiale a ciò demandato dalla legge fino a che, a seguito dell’impugnazione da parte del soggetto intimato al pagamento, non sia pronunciata sentenza definitiva passata in giudicato.

Ma la conseguenza ben più importante sotto un profilo sostanziale è che, considerando il fatto che le cartelle di Equitalia vengono “consegnate” normalmente in tempi ormai prossimi alla maturazione del termine prescrizionale, di norma quinquennale per i tributi e, conseguentemente, l’impugnazione della Cartella per inesistenza di valida notifica apre un procedimento che per giungere ad una sentenza definitiva impiegherà normalmente qualche anno, lasciando in tal modo cadere in prescrizione il tributo portato in Cartella. Con buona pace di tutti.


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