Cos’è lo sgravio della cartella esattoriale, e quando e come si può chiedere
20 Marzo 2016Lezione N°1
Se il contribuente ritiene infondato il debito riportato nella cartella estattoriale può inoltrare un’istanza di sgravio della cartella esattoriale all’ufficio dell’Ente creditore (impositore) che ha formato il ruolo della cartella estattoriale.
Lo sgravio della cartella esattoriale, quindi, e’ la procedura attraverso la quale l’Ufficio dell’ente creditore (impositore) che ha inviato all’agente della riscossione (Equitalia) l’ordine di incassare determinate somme dal debitore, invia all’agente della riscossione stesso un provvedimento nel quale annulla in tutto o in parte l’ordine di incasso contenuto nella cartella esattoriale, perché non sono piu’ dovute, in tutto o in parte, le somme richieste.
Il provvedimento di sgravio della cartella esattoriale e’ emanato a seguito di richiesta di sgravio in autotutela o di ricorso avverso il pagamento della cartella esattoriale ed e’ pertanto riconducibile ai seguenti casi:
- sgravio della cartella esattoriale in caso di autotutela. A seguito di formale richiesta scritta del debitore e talvolta anche senza che sia necessario presentare alcuna istanza (ad esempio in presenza di palesi errori), l’ufficio dell’ente creditore (impositore) che ha emesso il ruolo, se riconosce l’errore in cui e’ incorso, opera direttamente lo sgravio (totale o parziale) della cartella esattoriale e invia il relativo provvedimento di sgravio della cartella esattoriale all’agente della riscossione.
- sgravio della cartella esattoriale a seguito di decisione della Commissione Tributaria. Quando il contribuente, a seguito di ricorso alla Commissione Tributaria, vince il ricorso ha diritto ad ottenere lo sgravio della cartella esattoriale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Se le somme oggetto del ricorso sono state pagate dal contribuente in attesa della decisione, l’ufficio dell’ente creditore (impositore) deve inviare all’agente della riscossione l’ordine di rimborsare al Contribuente le somme riconosciute non dovute affinché l’agente della riscossione provveda alla restituzione.
- sgravio della cartella esattoriale a seguito di sentenza favorevole del Giudice di Pace o del Giudice Ordinario. La stessa procedura e gli stessi diritti descritti per le decisioni pronunciate dalla Commissione Tributaria valgono per le sentenze favorevoli pronunciate dai Giudici di Pace e dai Giudici Ordinari.
Il debitore che ritiene infondato l’addebito riportato nella cartella esattoriale, puo’ presentare le sue contestazioni all’ufficio dell’ente creditore che ha formato il ruolo, chiedendo lo gravio della cartella esattoriale stessa. Se il debitore, dopo attenta analisi della cartella esattoriale, ritiene che la somma richiesta non sia dovuta deve reperire la documentazione a sostegno delle proprie ragioni.
Ad esempio:
- nel caso di multe automobilistiche, il bollettino di pagamento del verbale di contravvenzione o la decisione del Prefetto o del Giudice di Pace se si e’ fatta opposizione ed e’ stato annullato il verbale di contravvenzione;
- nel caso di recupero di imposte sui redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate (crediti erariali), la dichiarazione dei redditi prodotta per l’anno cui si riferisce il tributo con tutta la documentazione e l’eventuale pagamento in autotassazione.
Con la documentazione dell’avvenuto pagamento o dell’insussistenza del debito descritto nella cartella esattoriale, il Contribuente dovra’:
- recarsi all’ufficio dell’ente creditore (o impositore) che ha inviato all’agente della riscossione l’ordine di riscuotere quel tributo attraverso la cartella esattoriale. L’ubicazione dell’ufficio e’ indicata nella cartella esattoriale nella sezione “Dettaglio degli addebiti” oppure nella sezione “Quando e come presentare ricorso”;
- presentare a detto ufficio un’istanza in “autotutela”, termine tecnico che identifica la richiesta di sgravio della cartella esattorialecon la documentazione a sostegno.
Il debitore deve fare molta attenzione ai termini ed all’iter seguito poiché l’istanza in “autotutela” non blocca i termini utili per ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario (ad es. Giudice di Pace), pertanto:
- se l’ufficio dell’ente creditore (o impositore), alla verifica della documentazione esibita, riconosce subito l’errore in cui e’ incorso ed annulla la cartella esattoriale, il Contribuente deve solo accertarsi che l’ufficio comunichi all’agente della riscossione lo sgravio (o annullamento) della cartella esattoriale;
- se l’ufficio dell’ente creditore (o impositore) non riconosce l’errore, mentre il debitore continua a ritenere fondata la sua richiesta, quest’ultimo puo’ ricorrere al Giudice Tributario o a quello Ordinario, attivando un formale “ricorso” avverso il pagamento della cartella esattoriale. Il ricorso deve essere presentato entro i termini previsti dalla legge onde evitare di perdere definitivamente la possibilita’ di vedere accolte le proprie ragioni.


