Delega fiscale: stop all’anatocismo sulle cartelle Equitalia

Delega fiscale: stop all’anatocismo sulle cartelle Equitalia

20 Marzo 2016 Off Di Nicola Piscopo

Lo scorso Settembre sono stati approvati in Parlamento ben cinque decreti alla delega fiscale n°23 del 2014 che hanno introdotto importanti novità sui sistemi attuativi di riscossione esattoriale, sulla lotta all’evasione, sul sistema sanzionatorio, sul contenzioso tributario e sulle agenzie fiscali.

Le riforme sono state fortemente volute dal Parlamento il quale ha agito in senso sostanziale su punti scottanti e perennemente al centro dei dibattiti del Legislatore, come L’ANATOCISMO e l’AGGIO applicati alle cartelle Equitalia.

Ma vediamo in concreto i punti fondamentali della riforma che vanno ad incidere in maniera più eclatante sulle tasche dei contribuenti:

IL PARLAMENTO DICE STOP ALL’ANATOCISMO, cioè al pagamento, a danno del malcapitato contribuente, degli interessi su interessi, nonché degli interessi sulle sanzioni delle cartelle esattoriali;

VIENE RIDOTTO L’AGGIO, cioè la commissione incassata per il servizio esattoriale svolto sulla somma da riscuotere,  applicato da Equitalia, dall’8% al 6%;

VIENE RIDOTTO IL TERMINE PER IL “LIEVE INADEMPIMENTO” da cinque a sette giorni, termine oltre il quale non sarà più possibile beneficiare della rateizzazione;

Il governo, ha altresì gettato le basi per una riorganizzazione delle dirigenze degli Enti pubblici, ed in una nota si legge testualmente: “le agenzie devono garantire controlli meno invasivi e facilitare un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini.  La loro attività deve essere ispirata al principio del controllo amministrativo unico. In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l’attività dell’impresa”.

Va infine segnalato che il decreto, nel rivedere le disposizioni sul compenso spettante a Equitalia per l’attività di recupero, (riduzione dall’8 al 6%) prevede una percentuale ulteriormente ridotta del 50% se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Inoltre, qualora il soggetto in debito provveda al pagamento delle somme iscritte a ruolo entro 60 giorni dalla data di ricezione della cartella di pagamento, è posto a suo carico un onere pari, rispettivamente, all’1% delle somme riscosse in caso di riscossione spontanea, o al 3% negli altri casi.

Il consiglio dell’avvocato, anche alla luce delle prospettate ipotesi agevolative al contribuente è sempre: NON PAGARE IL NON DOVUTO, OPPORSI E’ UN DIRITTO!!!


Studio Legale Avv. Grazia Ferrara
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