Notifiche Equitalia: così imbrogliano i contribuenti!!!

Notifiche Equitalia: così imbrogliano i contribuenti!!!

12 Maggio 2016 Off Di Grazia Ferrara

“Le notifiche eseguite da Equitalia non sempre avvengono secondo la legge, con la conseguenza principale che, in molti casi, l’importo richiesto diventa inesigibile”.


Le modalità di notifica illecite a causa dell’assoluta erroneità nella notificazione delle Cartelle stesse, producono una serie di conseguenze sul piano sostanziale che rappresentano per il contribuente una vera manna dal cielo, soprattutto in considerazione del fatto che molto spesso a seguito di dette illecite notificazioni, seguono azioni esecutive come ipoteche e fermi amministrativi.

Va detto preliminarmente che La materia è regolata, per la parte che qui interessa, dal codice di procedura civile, negli articoli che vanno dal 137 al 151 e, per ciò che concerne alcune particolari forme di notificazione in materia tributaria, dall’art.26 del D.P.R. 602/73; questo articolo prevede testualmente: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comuni e concessionario, dai messi comunali e dagli Agenti della Polizia Municipale. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento…”.

Da ciò consegue che Equitalia sia stata esclusa -per espressa volontà dal Legislatore- dall’elenco dei soggetti giuridici abilitati ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata postale e senza l’intervento di un soggetto qualificato ed a ciò preposto dall’Ordinamento.

Da tale ultima osservazione di carattere processuale deriva la conseguenza ben più importante sotto un profilo sostanziale. E’ noto infatti che le cartelle di Equitalia vengano “consegnate” (non -lo ribadisco- notificate) normalmente in tempi ormai prossimi alla maturazione del termine prescrizionale, di norma quinquennale per i tributi e, conseguentemente, l’impugnazione della Cartella per inesistenza di valida notifica apre un procedimento che per giungere ad una sentenza definitiva impiegherà normalmente qualche anno, lasciando in tal modo cadere in prescrizione il tributo portato in Cartella. Con buona pace di tutti.

Altro aspetto da considerare è la notifica della cartella esattoriale eseguita in assenza del destinatario. A tal proposito va citata la sentenza 3 del 2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale L’art. 140 c.p.c. è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

In altre parole, se il postino bussa alla vostra porta e non vi trova in casa, o non rinviene uno dei familiari o addetti alla casa, deve ritornare al vostro domicilio per rinotificare l’atto, non essendo sufficiente al perfezionamento della notifica, l’immissione nella cassetta postale dell’avviso di giacenza presso la casa comunale o l’ufficio postale.

In conclusione, se vi viene notificato un atto da parte di Equitalia, non disperate, non è detta l’ultima parola, e…pagare non è sempre l’ultima spiaggia!


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