Equitalia condannata per responsabilità aggravata
9 Maggio 2016La riforma del processo tributario prevede, tra le altre novità, che Equitalia venga condannata ai sensi dell’art. 96 codice di procedura civile se resiste in giudizio senza aver applicato all’attività di accertamento e di produzione dell’atto la diligenza media necessaria.
Ma la vera innovazione legislativa sta nel fatto che la Commissione tributaria, come il giudice ordinario, potranno condannare anche d’ufficio -cioè senza neppure richiesta formale della parte processuale interessata- la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
La norma ha superato il vaglio della Corte costituzionale, che con sentenza 3-18 luglio n°204 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata in riferimento agli art. 3, 24 e 111 della Costituzione e all’articolo 6 della Legge 4 agosto 1955 n°848.
Ma vediamo precisamente come e quando l’Ente Esattore rischia la condanna.
Ebbene, il principale parametro che deve essere tenuto presente dal giudice è l‘ordinaria diligenza che Equitalia deve applicare nella gestione della Pubblica Amministrazione, ed il cui parametro potrà essere ricavato dalla giurisprudenza ormai consolidata ad esempio in materia di responsabilità contabile del funzionario pubblico, che richiede, la sussistenza di una colpa grave.
Per la misura, il richiamo all’ equitatività evita al giudice di dover ampiamente motivare sul punto, essendo tuttavia necessario chiarire secondo quali criteri viene determinata la misura del danno, specie quando essa non sia quasi meramente simbolica.
Ad esempio, la costituzione in giudizio di Equitalia, con finalità meramente dilatorie si potrebbe configurare come un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata, ai sensi dell’art. 96 comma 3 del c.p.c. (Tribunale di Padova, sez. II, 17 marzo 2015).
In questo caso, pertanto, si potrà parlare di finalità punitiva della norma, che la corte, nella richiamata sentenza, valuta non nei confronti solo della controparte, danneggiata dalla condotta dilatoria, ma anche dell’ordinamento.
Buone notizie, pertanto, per il contribuente che si vede notificata un’intimazione di pagamento per il quale non conosce il contenuto delle cartelle sottese, perchè ad esempio mai notificategli. In questo caso, oltre alla declaratoria di nullità dell’ingiunzione di pagamento, il malcapitato contribuente potrà chiedere ed ottenere anche un risarcimento del danno ad Equitalia che resiste in giudizio senza depositare alcuna relata di notifica, come ristoro economico alla pretesa impositiva illegittima.


