Avv. Ferrara: la commissione tributaria annulla la cartella per bollo auto

Avv. Ferrara: la commissione tributaria annulla la cartella per bollo auto

17 Luglio 2017 Off Di Nicola Piscopo

Il bollo auto si prescrive in tre anni e la prescrizione decorre dall’anno successivo la scadenza del pagamento.  Inoltre non è onere del contribuente, ma è facoltà dell’Ente Esattore, chiamare in causa la Regione affinchè fornisca la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione.

Lo scorso 7 luglio la Commissione Tributaria di Napoli, con sentenza n°11982/2017 (in allegato il .pdf scaricabile) ha annullato, ad un contribuente difeso dall’avvocato Grazia Ferrara del foro di Napoli, una cartella esattoriale per un presunto mancato pagamento del bollo auto risalente all’anno 2011.

Il collegio napoletano ha ribadito in sentenza, un principio largamente condiviso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui la prescrizione del credito erariale avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale, ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della tassa, ma dall’inizio dell’anno successivo.

Inoltre, secondo la Corte, il contribuente non ha l’onere di chiamare in giudizio l’Ente Impositore, nonostante si deduca in giudizio il vizio di notifica dell’atto Impositivo presupposto (l’intimazione di pagamento del bollo che deve essere notificato dalla Regione). 

Infatti, sull’eccezione di mancata chiamata in causa dell’Ente Impositore, in sentenza viene ribadito che, non essendoci litisconsorzio necessario tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ente Impositore, è la prima che ha la facoltà di chiamare in causa la seconda perchè provi l’avvenuta notifica degli atti presupposti la cartella.

[Clicca qui per scaricare la sentenza in formato .pdf]

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