Maxi cartella di 54.000€ annullata dalla CTP di Napoli

Maxi cartella di 54.000€ annullata dalla CTP di Napoli

13 Novembre 2017 Off Di Nicola Piscopo

“A seguito della notifica di una ingiunzione di pagamento per crediti IRAP, IRPER ed IVA per una maxi cartella di euro 54.000, la Commissione Provinciale di Napoli ha deciso in favore del contribuente annullando l’intero debito, sostenendo che la notifica della cartella in questione fosse avvenuta oltre il termine di prescrizione breve, e che non fosse, al contrario, applicabile la prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c., in quanto la cartella esattoriale non è in alcun modo un atto equiparabile ad una sentenza”

Il caso di cui si discute (sentenza), stavolta riguarda una maxi cartella esattoriale di 54.000 euro per presunti crediti IRAP, IRPEF ed IVA vantati da Agenzia delle Entrate.

Ebbene, il malcapitato contribuente, difeso dall’avvocato Grazia Ferrara del foro di Napoli, a seguito della notifica di una ingiunzione di pagamento, anziché rateizzare, ha ben deciso di far valere i propri diritti, trascinando dinanzi alla Commissione Tributaria di Napoli l’agguerrita Agenzia delle Entrate che, costituitasi in giudizio, depositava tanto di notifica della cartella esattoriale, insistendo per l’accoglimento delle proprie ragioni.

Il collegio napoletano invece, ha giustamente sostenuto le ragioni del contribuente, il quale si è visto annullare debiti IRAP, IRPEF ed IVA di cui agli anni 2002-2003, condividendo l’orientamento della Corte di cassazione a Sezioni Unite, la quale con la recentissima sentenza n°23397 del 17.11.2016, statuiva che ad una cartella esattoriale, seppur divenuta definitiva, non possa applicarsi il termine prescrizionale decennale di cui all’art. 2953 c.c., essendo esclusi dalla fattispecie in questione i tributi erariali.

Nel caso del nostro contribuente, Agenzia delle Entrate infatti, depositava una notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. eseguita il 12.03.2007 eccependo che il termine prescrizionale da applicarsi doveva essere quello decennale.  Al contrario, la difesa del contribuente, aderendo alla succitata giurisprudenza di merito, insisteva per l’applicazione del termine breve di prescrizione, poiché l’ingiunzione fiscale, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

In tal senso, le Sezioni Unite, in materia di sanzioni amministrative, ha osservato che solo “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c. (…) mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n°472”.


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