È inammissibile l’opposizione a cartella esattoriale con citazione ex art.615 c.p.c. Cass SS UU sent.22080/17

È inammissibile l’opposizione a cartella esattoriale con citazione ex art.615 c.p.c. Cass SS UU sent.22080/17

25 Gennaio 2018 Off Di Nicola Piscopo

“L’opposizione alla cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi  dell’art 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n 150 e non nelle forme dell’opposizione  all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione della multa al codice della strada. Pertanto, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella esattoriale”

Il caso è stato sollevato da un contribuente che ha appellato una sentenza di inammissibilità avverso una cartella di pagamento notificata per sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. Orbene, l’opponente ha dedotto di non aver ricevuto la notificazione del verbale di accertamento posto a base della cartella di pagamento impugnata ed in primo grado impugnava con citazione ex art. 615 c.p.c. la stessa.

Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile la domanda ed allo stesso modo il Tribunale di Roma rigettava l’appello perché escludeva, la possibilità di utilizzare l’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art 615 cod. proc. Civ., avverso la cartella esattoriale, confermato la decisione del primo giudice.

Sulla questione ha così statuito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza del 22/09/2017 n°22080, ha definitivamente fatto chiarezza su una questione già in più occasioni trattata dalla giurisprudenza di merito.

La Suprema Corte a SS UU ha innanzitutto fatto una distinzione in ordine al tipo di rimedio che si intende proporre ammettendo l’opposione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., quando essa è utilizzata contro l’ordinanza ingiunzione non notificata, recuperando dopo la notificazione della cartella di pagamento il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l’omessa o invalida notificazione dell’ordinanza ingiunzione. Al recupero di che trattasi è sufficiente il richiamo del verbale  di accertamento nei suoi termini identificativi.

Al contrario, se si vuole impugnare una cartella esattoriale deducendo l’omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell’opposizione a questo verbale ai sensi dell’art. 7 del d.lgv. N°150 del 2011. 

A tal proposito va detto che l’azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, non è un’azione “recuperatoria” in senso proprio. 

Tale, infatti, si configura l’azione proposta contro l’ordinanza-ingiunzione non notificata, recuperando appunto, dopo la notificazione della cartella di pagamento, il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l’omessa notificazione dell’ordinanza- ingiunzione.

Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l’azione (art.7 del d.lgv. 150/11) per l’omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa. 

Pertanto, se l’amministrazione non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. Al contrario, se l’amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l’opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile.

La Suprema Corte, nella pronuncia in esame esegue un ulteriore chiarimento, ovvero che il destinatario della cartella di pagamento, deducendo la mancata notificazione del verbale di accertamento non è privato in assoluto di tutela nei confronti dell’amministrazione purchè questa azione venga esercitata entro un termine di decadenza di durata pari a quello de quale si sarebbe dovuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell’irrogazione della sanzione (30 gg). 

Va infine sottolineato che restano ovviamente esperibili anche al destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 c.p.c.  

Così, con il primo rimedio, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell’art 209 C.d.S. e dell’art. 28 della legge 689 del 1981 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). 

Evidente allora è la deducibilità della mancanza di questo e di altri atti interruttivi, senza limiti di tempo.

Con il secondo rimedio, altresì si potrà dedurre, l’omessa notificazione dell’atto presupposto come ragione di invalidità dell’atto esecutivo, che dovrà avere luogo entro 20 gg decorrenti dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale.


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