Cass. S.U. Sentenza del 01.10.2015 N° 19704: L’estratto di ruolo si può impugnare
20 Marzo 2016La suprema Corte di Cassazione ha finalmente statuito con la tanto attesa pronuncia a Sezioni Unite che l’estratto di ruolo è un atto autonomamente impugnabile in difetto di notifica della cartella esattoriale.
La Sentenza , che appare illuminante nel mare di pronunce contrastanti sul tema, affronta in modo analitico e pratico le problematiche sottese e le motivazioni legittime che spingono il contribuente ad impugnare un estratto di ruolo piuttosto che una cartella esattoriale o un successivo atto impositivo della p.a.
La Cassazione la così stabilito che: “la possibilità per il contribuente di conoscere legittimamente attraverso il c.d. estratto di ruolo le iscrizioni a proprio carico e l’eventuale emissione e notificazione di cartelle potrebbe rappresentare un“correttivo” idoneo a bilanciare il rapporto sperequato tra amministrazione e contribuente soltanto se la conoscenza –attraverso l’estratto di ruolo- di un atto che il contribuente avrebbe avuto il diritto di impugnare ne consentisse l’immediata impugnazione, non certo se al contribuente – che a causa dell’invalidità di una notifica della quale era onerata l’amministrazione sia stato espropriato del proprio diritto di accedere alla tutela giurisdizionale- si continui a negare tale accesso, subordinandolo alla notifica di un ulteriore atto da parte dell’amministrazione, senza considerare che: in alcuni casi potrebbe anche non esservi un ulteriore atto prima di procedere ad esecuzione forzata sulla base del ruolo; la possibilità accesso alla tutela giurisdizionale da parte del contribuente sarebbe ancora una volta rimessa alle determinazioni dell’amministrazione circa i modi e i tempi della notifica dell’eventuale atto successivo; nel frattempo aumenterebbe per il contribuente il pregiudizio connesso alla iscrizione di un registro di pubblici debitori nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento di esecuzione coatta; tale pregiudizio, nonché quello derivante da un eventuale completamento della esecuzione senza possibilità per il contribuente di far valere le proprie ragioni dinnanzi ad un giudice, potrebbero essere eventualmente fatte valere poi solo coi tempi e i modi di un’azione risarcitoria nei confronti dell’amministrazione”.
Per la Corte, “La possibilità che il contribuente faccia valere immediatamente le proprie ragioni in relazione ad un atto non validamente notificatogli, funzionale anche al buon andamento della p.a., perché di certo contribuisce ad evitare i costi di una procedura esecutiva male instaurata, la produzione e l’aumento di danni da risarcire al contribuente , i rischi di decadenza dell’amministrazione in ragione di ripetute notifiche non andate a buon fine”.
Pertanto, possiamo pacificamente concludere che il cittadino-contribuente ha a sua disposizione un ulteriore strumento di tutela giurisdizionale contro la illegittima/irregolare formazione del ruolo esattoriale, avendo oggi a disposizione l’opportunità di fare ricorso anche all’estratto di ruolo rilasciato, a richiesta del contribuente, da Equitalia.

